Cittadinanza iure sanguinis: cosa sta succedendo nei tribunali
Negli ultimi mesi, chi segue la cittadinanza per discendenza si è abituato a una domanda ricorrente nei gruppi e nei forum: "ma quindi la riforma regge o no?" La risposta onesta è che nessuno lo sa ancora del tutto, perché tre corti diverse, la Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Cassazione, stanno lavorando sullo stesso nodo da angolazioni diverse, e non dicono tutte la stessa cosa. Ecco a che punto siamo, e perché il 29 ottobre è una data da tenere d'occhio.
La riforma regge, ma non su tutto
La Legge 74/2025 (ex Decreto-Legge 36/2025) ha limitato la trasmissione automatica della cittadinanza a due generazioni e ha introdotto il test del "legame genuino", con il 27-28 marzo 2025 come spartiacque tra vecchie e nuove regole. Con la sentenza n. 63/2026, decisa all'udienza pubblica dell'11 marzo 2026 e depositata il 30 aprile 2026 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2026), la Corte Costituzionale ha dichiarato la riforma in gran parte legittima: le questioni sollevate sugli artt. 2 e 3 della Costituzione e sul diritto UE sono state giudicate non fondate, altre inammissibili per motivi procedurali.
Un dettaglio utile per chi deve orientarsi: secondo un'analisi della sentenza pubblicata da Questione Giustizia, prima del riconoscimento formale il titolare vanterebbe, nella lettura della Corte, soltanto una "mera aspettativa giuridica" che richiede un previo accertamento, non ancora il pieno esercizio del diritto. È proprio questa lettura a essere oggi messa in discussione da un'altra corte, come vedremo tra poco.
Il nodo rimandato alla Corte di Giustizia UE
Con l'ordinanza n. 147/2026, la Corte Costituzionale ha sospeso un pezzo del giudizio (nato dall'unificazione dei casi di Mantova e Campobasso) e lo ha girato alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dove ha ricevuto il numero di causa C-816/26 (causa "Picuso"), con rinvio pervenuto il 23 luglio 2026. La domanda, in sostanza: gli articoli 9 del Trattato UE e 20 del Trattato sul funzionamento dell'UE permettono a uno Stato membro di considerare come mai acquistata la cittadinanza di persone nate all'estero, anche per chi è nato prima della riforma stessa? Il termine per le osservazioni scritte delle parti è partito il 26 agosto 2026 e si chiude circa 70 giorni dopo, quindi intorno ai primi di novembre 2026: è il prossimo passaggio concreto da seguire.
Fino alla risposta della Corte di Giustizia, che non ha ancora una data di udienza, il giudizio costituzionale su questo punto resta sospeso e l'articolo 3-bis della riforma resta comunque in vigore.
C'è anche un secondo fronte aperto sullo stesso articolo 3-bis, con un'angolazione diversa. Il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 15 settembre 2026, lo ha rimesso di nuovo alla Corte Costituzionale: il caso riguarda una minore nata all'estero da un genitore già riconosciuto cittadino italiano con sentenza definitiva, a cui il Comune ha però rifiutato di trascrivere l'atto di nascita applicando l'art. 3-bis. Per il giudice, trattare chi è nato con cittadinanza già acquisita secondo la legge precedente come se non l'avesse "mai acquistata" equivale, nella sostanza, a una revoca retroattiva, e solleva dubbi di legittimità anche rispetto all'articolo 22 della Costituzione, che vieta di privare qualcuno della cittadinanza per motivi politici. La Corte Costituzionale aveva già escluso questa lettura nella sentenza 63/2026, qualificando la norma come una "preclusione originaria all'acquisto", non come revoca, ma la questione di Avellino resta comunque pendente.
La Cassazione, intanto, va in un'altra direzione
A maggio 2026 la Cassazione, con la sentenza n. 13818/2026, ha descritto la cittadinanza iure sanguinis come un diritto soggettivo assoluto, di rilievo costituzionale, che esiste dalla nascita del titolare ed è permanente e imprescrittibile, un'impostazione più vicina a un diritto originario che a una semplice aspettativa. Il contrasto tra questa lettura e quella della Corte Costituzionale non è passato inosservato tra gli avvocati che seguono la materia.
A questo si aggiunge una decisione delle Sezioni Unite Civili: la sentenza n. 24045/2026, decisa in camera di consiglio il 14 aprile 2026 e depositata il 26 luglio 2026, ha stabilito che un figlio minorenne nato all'estero, già doppio cittadino dalla nascita (italiano e cittadino del paese di nascita), non perde la cittadinanza italiana anche se il genitore italiano si naturalizza altrove durante la sua minore età. È un ribaltamento rispetto all'orientamento precedente, che invece prevedeva la perdita; il Ministero dell'Interno ha già recepito la nuova linea con una circolare del 10 agosto 2026. Chi aveva una pratica bloccata proprio su questo punto dovrebbe farla rivalutare.
I tribunali danno ragione a chi ha un avo preunitario
Un altro fronte, meno discusso ma rilevante per chi ha un discendente nato prima del 1861: può un antenato nato prima dell'Unità d'Italia trasmettere comunque la cittadinanza? Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 12 marzo 2026, ha risposto di sì. E il 30 giugno 2026 la Corte d'Appello di Brescia, decidendo un caso diverso ma sulla stessa questione, ha respinto il ricorso del Ministero dell'Interno e confermato il riconoscimento della cittadinanza per i discendenti di un avo nato a Mantova nel 1803 ed emigrato in Brasile: per la Corte, essere stato in vita nel 1866, quando Mantova entrò a far parte del Regno d'Italia, basta a rendere l'avo cittadino italiano a quel momento, in assenza di prove di rinuncia o di acquisto di un'altra cittadinanza.
Sono due vittorie, in procedimenti diversi, non ancora un orientamento consolidato in Cassazione, ma vanno nella stessa direzione della lettura "permanente" della cittadinanza che la Cassazione ha già fatto propria altrove.
Perché il 29 ottobre conta
Secondo il monitoraggio delle corti seguito dalla community (il riepilogo settimanale di r/juresanguinis, datato fine settembre 2026), il 29 ottobre 2026 la Cassazione avrebbe fissato un'udienza su un ricorso del Ministero contro un riconoscimento di cittadinanza basato su un avo preunitario, lo stesso tema di Bologna e Brescia.
Se un'udienza di questo tipo si tiene e la Cassazione conferma l'impostazione di Bologna e Brescia, si rafforza la lettura della cittadinanza come diritto permanente, la stessa che la Cassazione ha già usato nella sentenza 13818/2026, e cresce la pressione sulla lettura più cauta della Corte Costituzionale. Se invece va nella direzione del Ministero, le pratiche con un avo preunitario diventano più difficili da sostenere. In entrambi i casi, è un tema che può orientare come i giudici di merito trattano casi simili nei prossimi mesi, quindi vale la pena seguirlo da vicino, data confermata o meno.
Cosa significa, in pratica, per chi ha un caso in corso
Se la tua pratica è già stata presentata prima del 27-28 marzo 2025, queste decisioni ti riguardano meno direttamente: resti sotto le vecchie regole, qualunque sia l'esito dei procedimenti in corso.
Se invece la tua eleggibilità dipende dalla nuova linea delle due generazioni e dal test del legame genuino, o se la tua linea passa da un avo nato prima del 1861, questi procedimenti possono cambiare le tue probabilità concrete nei prossimi mesi. Non è il momento di prendere decisioni definitive sulla base di una sola sentenza: è il momento di tenere il caso sotto controllo con chi segue la materia da vicino, così puoi muoverti appena la situazione si chiarisce, invece di scoprirlo in ritardo.
Fonti
- Sentenza n. 63/2026, Corte Costituzionale (scheda ufficiale)
- Questione Giustizia, nota a prima lettura sulla sentenza 63/2026
- Ordinanza n. 147/2026, Corte Costituzionale (scheda ufficiale)
- Causa C-816/26 (Picuso) alla Corte di Giustizia UE
- Cassazione n. 13818/2026: cittadinanza come diritto permanente e imprescrittibile
- Sezioni Unite n. 24045/2026, testo della sentenza
- Tribunale di Bologna, avo nato nei territori preunitari
- Corte d'Appello di Brescia, 30 giugno 2026
- Tribunale di Avellino, ordinanza 15 settembre 2026
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