La "minor issue" è uno dei nodi più discussi della cittadinanza jure sanguinis. Riguarda una domanda precisa: quando un genitore italiano acquistava la cittadinanza di un altro Paese, i suoi figli minorenni perdevano anche loro quella italiana? La risposta decideva se la catena di trasmissione fino a te era ancora intatta.
Da dove nasce il problema
L'articolo 12 della legge 555/1912 prevedeva che i figli minorenni conviventi di chi perdeva la cittadinanza italiana, acquistando quella straniera, la perdessero a loro volta, se acquistavano anche la cittadinanza del genitore. Per anni consolati e comuni hanno applicato questa regola in modo molto ampio, anche quando il figlio era nato all'estero e aveva già la cittadinanza locale per nascita. Questo ha portato a migliaia di dinieghi.
Cosa ha deciso la Cassazione
Con la sentenza 24045/2026 (decisa il 14 aprile e depositata il 26 luglio 2026) le Sezioni Unite hanno chiarito il punto. Un figlio nato all'estero da genitore italiano, in un Paese che concede la cittadinanza per nascita sul territorio, è cittadino italiano e cittadino straniero fin dalla nascita. Se il genitore si naturalizza dopo, il figlio non perde la cittadinanza italiana. Da adulto potrà rinunciarvi volontariamente, ma non la perde in automatico. La regola dell'articolo 12 vale solo per il minore che aveva la sola cittadinanza italiana e ha davvero acquisito quella straniera a causa della naturalizzazione del genitore convivente.
La circolare del Ministero dell'Interno
Il 10 agosto 2026 il Viminale, con la circolare 65050/2026, ha chiesto a comuni e consolati di applicare la sentenza. La circolare sostituisce l'indirizzo precedente (circolare 43347/2024) e tratta allo stesso modo madri e padri. Chi aveva ricevuto un diniego basato solo sulla vecchia interpretazione può chiedere un riesame della pratica originale presso lo stesso ufficio, senza ripresentare una nuova domanda. Secondo le sintesi degli studi legali, il favore riguarda le naturalizzazioni dei genitori avvenute tra il 1° luglio 1912 e il 15 agosto 1992.
I casi, in breve
L'avo è nato all'estero, aveva già la cittadinanza locale per nascita, e il genitore italiano si è naturalizzato quando era minorenne. Dopo le decisioni del 2026 la catena di trasmissione resta intatta.
Se il genitore si è naturalizzato quando il figlio era già maggiorenne (18 anni per le naturalizzazioni dal 10 marzo 1975, 21 per quelle precedenti), la minor issue non c'entra.
Se l'avo era esclusivamente italiano e ha perso la cittadinanza da minorenne perché il genitore si è naturalizzato, il quadro è meno chiaro. Alcuni studi legali segnalano una possibile udienza della Cassazione il 17 dicembre 2026.
Una sentenza definitiva di rigetto, di regola, non si riapre solo perché la giurisprudenza successiva è più favorevole.
Attenzione: risolvere la minor issue non basta
La minor issue è un ostacolo separato dalla riforma del 2025 (DL 36/2025, convertito nella legge 74/2025), che ha limitato la trasmissione della cittadinanza a due generazioni. Le domande presentate entro il 27 marzo 2025 restano soggette alle regole precedenti. Per quelle successive il limite si applica comunque, e la questione è oggetto di rinvii alla Corte di giustizia dell'Unione europea e di giudizi di costituzionalità. Superare la minor issue può quindi non bastare, se il tuo caso ricade nella nuova disciplina.
Cosa controllare nel tuo caso
- La data di nascita di ogni persona nella linea e il Paese in cui è nata (e se quel Paese dava la cittadinanza per nascita)
- La data e la forma della naturalizzazione dell'avo, e l'età del figlio in quel momento
- Se il figlio conviveva con il genitore al momento della naturalizzazione
- Se hai ricevuto un diniego, su quale motivo era basato e quando era stata presentata la domanda originale